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Cosa sono e a che servono i PEBA, Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Il Piano, di cui ogni comune dovrebbe già essersi dotato – cosa che purtroppo non rispecchia la realtà -, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano).

Il piano deve poter individuare anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi: i P.E.B.A., infatti, non sono solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento.

Come attivarsi, con accesso atti – scarica il modulo

LA NORMATIVA: Legge 67 del 2006 – la legge e l’approfondimento

Facsimile ricorso contro il Comune – Scarica qui

Di seguito gli articoli delle due leggi a riguardo

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

TITOLO XII  Disposizioni diverse
Articolo 32

  • Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
  • Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Articolo 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

  • 9I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

fonti del post: http://superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Senza_Barriere/Spazi_ed_Edifici/Spazi_ed_edifici_pubblici/info1972185216.html e Fonte del post: https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-sono-i-peba/